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STATUTO SOCIALE

 

“Associazione MOSAICo”

 

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

 

ART.1 E’ costituita l’Associazione di promozione socio-culturale denominata “MOSAICo"- Movimento di Organizzazione Sociale per l'Animazione l'Intrattenimento e la Coesione con sede legale in MESSINA, CONTRADA CASTELLANA (ex Assicurazioni RAS) FARO SUPERIORE. ed ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

 

L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative, su decisione del consiglio direttivo, senza che ciò comporti modifiche al presente

 

Art. 2 L'associazione ha intento di promozione sociale, con l'obiettivo di valorizzare e sviluppare le realtà e le potenzialità culturali, storico-tradizionali, sportive e  gastronomiche del luogo su cui insiste;

 

a), il miglioramento, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse turistiche e

culturali del luogo, nonché la diffusione di attività sociali culturali e turistiche;

 

 b) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale, storico-tradizionali e turistico;

 

c) l’organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali escursioni, attività di animazione locale e manifestazioni culturali, ricreative;

 

 

e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate allo sviluppo sociale del luogo in cui insiste;

 

f) la collaborazione con altre Associazioni vigenti nel territorio.

 

g) di dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale e sociale;

 

h) la diffusione di attività sportive;

 

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e delle associazioni affiliate.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.

 

 

ART. 3 L'associazione apolitica e senza scopo di lucro, si basa sulla democraticità

della struttura, sull’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, sull'elettività e gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione.

E’ possibile utilizzare l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente indicate.

 

ART. 4 Fanno parte dell’Associazione, i soci fondatori e tutti coloro che dotati di un’adeguata condotta morale, civile e sportiva, ne facciano richiesta, i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio ed approvata dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

 

ART. 5 Tutti coloro che intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, nel quale oltre ai dati anagrafici, dovranno dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Colui che ne fa richiesta, diventa socio effettivo nel momento in cui il consiglio direttivo ne accoglie la domanda.

L’età MINIMA richiesta per iscriversi all’ Associazione è di 14 anni.

 

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

1. Tutti i soci ordinari godono, al momento dell'ammissione, del diritto di

 

partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Possono ricoprirecariche sociali, quali Presidente e vice Presidente, i soci maggiorenni regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative per il ruolo di Tesoriere, Segretario e Consigliere possono ricoprirne carica tutti i soci regolarmente tesserati in regola con il pagamento delle quote associative.

Il primo diritto verrà automaticamente acquisito dal socio ordinario minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 

2. La qualifica di socio ordinario da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno.

 

3. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

Art. 7 – Tutti i soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 8 - I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

 

A. il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di consegna della dimissione;

 

B. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

 

C. morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

  

D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 20 del presente statuto.

  

ART. 9  L’Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente o da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

 

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta, almeno 5 giorni prima di quella fissata per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione.

 

ART. 10 L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo;

 

a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

 

b) quando la richiede almeno un decimo dei soci;

 

l’assemblea può essere ordinaria e straordinaria;

 

1. l’assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

 

A. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

 

B. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo e fissa annualmente la quota sociale

C. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

  

D. approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e delibera sulle modifiche dello stesso;

 

E. delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal regolamento;

  

L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente una forma di delibera diversa.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando se ne faccia richiesta

1. L’assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a) modifica del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;

c) Revoca il Consiglio Direttivo;

L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza de 2/3 dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte gli argomenti di cui alla lettera a) e c), mentre delibera con il voto favorevole dei ¾ dei soci per la b);

d) Ogni associato ha diritto ad un voto.

e) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le delibere assembleari dovranno essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati.

ART. 11 Il Consiglio Direttivo è composto da un Consigliere per la durata di tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo, presieduto dal Socio più anziano, elegge fra isuoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 12 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all’anno per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno ¼ dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate

b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

e. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

g. propone incarichi onorari da ratificare all’assemblea dei soci.

ART. 13 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione per 3 anni.

Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Art. 14 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Resta in carica per 3 anni.

ART. 15 Il Segretario, che resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 16 Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, cura l'amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

ART. 17 Il fondo patrimoniale dell’Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

  

b. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

c. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

d. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 18 Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce.

ART. 19 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere proposto o dal direttivo stesso o dalla metà più uno degli associati e dovrà essere deliberato dai 2/3 dei componenti dell’Associazione sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 20 In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione.

ART. 21 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa.

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